Linee guida ESMA sulla denominazione dei fondi di investimento

18 Giugno 2024

Lo scorso 14 maggio, l’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA –  https://www.esma.europa.eu/), ha pubblicato la relazione finale contenente le linee guida sulla nomenclatura dei fondi di investimento che utilizzano i termini ESG o più in generale, quelli legati alla sostenibilità (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-05/ESMA34-472-440_Final_Report_Guidelines_on_funds_names.pdf).

Il documento, che è il risultato di una consultazione avviata nel novembre 2022 per rispondere alla crescente richiesta di maggiore trasparenza nel settore dei fondi disponibili, ha come obiettivo quello di proteggere gli investitori dal rischio di riporre i propri capitali in fondi che si presentano più sostenibili di quanto non lo siano realmente.

Negli ultimi dieci anni, infatti, come evidenziato da uno studio dell’ESMA, si è verificato un notevole aumento nell’uso di termini legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi di investimento, ed una predilezione, da parte dei fornitori, per l’utilizzo di termini ESG generici, che potrebbero rendere ancor più difficile per gli investitori verificare la corrispondenza tra questi e l’effettiva strategia e gli obiettivi di investimento dei fondi.

In virtù di ciò, le linee guida introducono regole ed indicazioni affinché i nomi dei fondi riflettano correttamente le loro politiche di investimento, e gli investitori vengano tutelati rispetto a dichiarazioni di sostenibilità infondate o esagerate.

Il pensiero alla base, infatti, è che il nome di un fondo è sì un mezzo per comunicare informazioni agli investitori, ma anche un importante strumento di marketing, attraverso cui i proprietari potrebbero adottare pratiche scorrette come il greenwashing, con impatti significativi sulle decisioni e sulle finanze degli investitori. Inoltre, poi, se da un lato il documento è stato elaborato per proteggere gli investitori da dichiarazioni di sostenibilità non veritiere nei nomi dei fondi, dall’altro fornisce anche ai gestori patrimoniali criteri chiari e misurabili per consentirgli di valutare la loro capacità di utilizzare termini ESG o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei propri prodotti.

Entrando nel merito delle regole definite all’interno del documento, le linee guida stabiliscono che, in generale, per poter utilizzare la sigla ESG, o altri termini legati alla sostenibilità, nel proprio nome una soglia minima dell’80% degli investimenti del fondo deve essere utilizzata per soddisfare caratteristiche ambientali, sociali o obiettivi di investimento sostenibili.

In aggiunta, a seconda del termine specifico, vengono richiesti ulteriori requisiti, ed in particolare:

  • I fondi che utilizzano i termini ESG (Environment, Social e Governance), SRI (Investimenti Socialmente Responsabili), o qualsiasi termine legato all’ambiente – come ad esempio “verde”, “ambientale”, o “clima” – devono escludere investimenti in aziende che non rispettino le regole dei benchmark allineati al trattato di Parigi sul clima, ovvero i cosiddetti indici PAB (Paris aligned benchmark) che escludono società con una quota di fatturato derivante dai combustibili fossili;
  • I fondi che utilizzano termini legati alla società, alla governance e alla transizione – come ad esempio “sociale”, “governance”, o “trasformazione” – devono escludere gli investimenti in società che non rispettino i criteri, meno restrittivi, del CTB (Climate Transition Benchmark), tra le quali non rientrano le aziende che ottengono parte dei ricavi dai combustibili fossili, ma solo quelle che producono armi, tabacco, o che violano in qualsiasi modo i principi del Global Compact ONU o le linee guida OCSE.

Inoltre, i fondi che utilizzano i termini relativi alla “transizione” o all’“impatto” nel loro nome, dovrebbe garantire anche che gli investimenti compresi nella quota minima siano effettuati con l’intento di generare un impatto ambientale o sociale positivo e misurabile, o siano su un percorso chiaro e misurabile di transizione sociale o ambientale.

Le linee guida si applicheranno a partire da tre mesi dopo la loro pubblicazione sul sito web dell’ESMA, e dunque verosimilmente entro settembre 2024. I gestori di eventuali nuovi fondi creati dopo la data di applicazione delle linee guida dovranno applicare immediatamente le linee guida, mentre i gestori di fondi esistenti prima della data di applicazione avranno un ulteriore periodo transitorio di sei mesi per conformarsi alla versione tradotta delle linee guida.

Le disposizioni introdotte dall’ESMA al fine di salvaguardare gli investitori dai casi più eclatanti di greenwashing avranno un impatto notevole sul panorama dei fondi azionari europei. In tal senso, basti pensare che uno studio condotto da Morningstar, un data provider americano, ha analizzato 4.300 fondi europei, rilevando che, tra questi, saranno almeno 1.600 quelli che dovranno eliminare dal proprio nome la sigla ESG o altri termini sustainability-related.