Vengono definite “sostanze preoccupanti” ed “estremamente preoccupanti”, le sostanze che:
- Soddisfano i criteri stabiliti dall’articolo 57 e sono identificate conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R(01))
- Sono classificate in una delle categorie di pericolo elencate nell’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32008R1272)
- Influiscono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei prodotti e dei materiali in cui sono presenti
Tra queste vi sono ad esempio le sostanze cancerogene, mutagene, tossiche, pericolose per lo strato di ozono, pericolose per l’ambiente acquatico, ecc.