La CSRD in Italia: le nuove figure dei revisori di sostenibilità

2 Dicembre 2024

Il 10 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 125/2024 che – come approfondito nel nostro precedente articolo “Il recepimento della CSRD: le peculiarità della normativa italiana” – , recepisce la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Il decreto, in linea con quanto previsto dalla CSRD, amplia gli obblighi di rendicontazione ad un numero crescente di imprese ed introduce standard più rigorosi per la redazione dei bilanci di sostenibilità. Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione dell’obbligo di sottoporre ad assurance esterna la rendicontazione di sostenibilità, che ha portato alla creazione di una nuova figura, quella del “revisore di sostenibilità” avente il compito di attestare la correttezza e la conformità della rendicontazione agli standard richiesti.

I revisori di sostenibilità sono revisori legali iscritti nel registro del MEF e abilitati anche allo svolgimento dell’attività di assurance della rendicontazione di sostenibilità, che vengono incaricati dall’organizzazione di esprimere con apposita relazione le proprie conclusioni circa la conformità:

  • della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
  • all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui all’art. 3, comma 10, e all’art. 4, comma 9[1];
  • all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852.

I revisori incaricati dovranno svolgere la propria attività rispettando i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza ed obiettività, e potrà essere:

  • un revisore legale persona fisica, che può essere lo stesso del bilancio, o un revisore diverso;
  • una società di revisione legale abilitata, che può essere la stessa incaricata della revisione legale del bilancio, purché l’attestazione sulla conformità sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità.

Nel disciplinare la figura del revisore contabile il decreto modifica anche il contenuto del D. Lgs. 39/2010 relativo alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. A tal proposito, è interessante soffermarsi sulle disposizioni relative ai requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’attività di assurance e le relative modalità di abilitazione.

In particolare, ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, durante il tirocinio triennale previsto per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti, i richiedenti dovranno dedicare almeno otto mesi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e sull’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, collaborando allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità.

Terminati i tre anni di tirocinio, i richiedenti dovranno sottoporsi ad un esame di idoneità che, rispetto a quello destinato ai soli revisori legali dei conti, avrà ad oggetto le seguenti ulteriori materie:

  • obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; 
  • analisi della sostenibilità; 
  • procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità; 
  • obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.

A seguito dell’esito positivo dell’esame, i candidati saranno abilitati all’esercizio della revisione legale dei conti, e della rendicontazione di sostenibilità, e verranno iscritti nel registro del MEF.

Negli anni successivi, poi, i revisori abilitati dovranno acquisire annualmente almeno venticinque crediti formativi di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e dieci la sostenibilità.

Ad ogni modo, il decreto di recepimento della CSRD prevede sul tema delle disposizioni transitorie che permettono agli iscritti al registro della revisione legale dei conti entro il 1° gennaio 2026 di essere considerati abilitati allo svolgimento di verifiche di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza obbligo di tirocinio ed esame, a patto però che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie di sostenibilità e presentato la “domanda di iscrizione” al registro secondo la modalità definite congiuntamente da MEF e Ministero della Giustizia, sentita la Consob.


[1] Adempimento non applicabile in quanto il quadro normativo è ancora in fase di definizione