La tua organizzazione vuole realizzare il Bilancio di Sostenibilità? NUVA offre una consulenza per la redazione di questo importante report, in linea con i principali standard di riferimento. Analizziamo le esigenze della tua organizzazione, costruiamo un percorso personalizzato e accompagniamo l’azienda fino all’asseverazione del Bilancio.
Il bilancio di sostenibilità con NUVA
NUVA supporta le organizzazioni nell’adempimento degli obblighi di rendicontazione non finanziaria, mettendo a disposizione competenze consolidate nel settore della sostenibilità. Attraverso percorsi costruiti in relazione alle esigenze dell’azienda, NUVA facilita la predisposizione del bilancio di sostenibilità o di altre forme di rendiconto non finanziario, integrando prassi come lo stakeholder engagement e l’analisi di materialità.
Il contesto di riferimento
Nel 2001, la Commissione Europea offriva la seguente definizione di CSR (corporate social responsibility): “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” (COM(2001)366).
A dieci anni di distanza, nel 2011 – attraverso la comunicazione 681 – la stessa Commissione Europea introduceva una nuova definizione di corporate social responsibility, ovvero quella di “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”. Tale definizione di responsabilità sociale d’impresa sottolinea il ruolo attivo che le aziende sono chiamate ad assumere, e risulta tuttora valida.
Oggi più che mai, le imprese sono incoraggiate ad adottare un approccio alle tematiche di sostenibilità che sia strategico e a lungo termine. Tale approccio permetterà di esplorare le opportunità per lo sviluppo di prodotti, servizi e modelli di business innovativi che contribuiscano alla tutela dell’ambiente naturale e al benessere della società, portando al contempo ad una maggiore qualità e profittabilità dell’offerta commerciale.
Per dar seguito a questi impegni, le aziende devono avere in atto un processo che favorisca l’integrazione delle questioni ambientali e sociali nella loro strategia gestionale e nelle proprie prassi operative, in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori.
Questo approccio permette di identificare, prevenire e mitigare i possibili effetti avversi – con particolare riferimento ai rischi extra-finanziari – e generare un valore condiviso tra investitori, azionisti e stakeholder in generale.
La divulgazione delle informazioni sociali e ambientali
L’attenzione degli organi istituzionali rispetto al tema dello sviluppo sostenibile – che sia inteso come sostenibilità ambientale o responsabilità sociale – è crescente, e si declina sotto forma di iniziative concrete, volte a stimolare l’adesione a questi principi da parte del sistema imprenditoriale.
Uno degli interventi più significativi adottati da parte della Comunità Europea nel corso degli ultimi anni, è rappresentato dall’introduzione di specifiche disposizioni per la rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario.
In particolare, nel 2011, la Commissione Europea riportava quanto segue:
«La divulgazione di informazioni sociali e ambientali, comprese le informazioni attinenti agli aspetti climatici, può facilitare l’impegno con le parti interessate e l’identificazione di concreti rischi di sostenibilità. Essa costituisce anche un importante elemento per la rendicontazione e può contribuire ad accrescere la fiducia del pubblico nelle imprese. Per soddisfare le esigenze delle imprese e delle altre parti interessate, le informazioni devono essere concrete e devono poter essere raccolte in modo non oneroso».
Risulta evidente come le istituzioni comunitarie identifichino nella comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario – inizialmente volontaria – uno strumento strategico per assumersi delle responsabilità nei confronti dell’ambiente circostante, favorendo l’adozione da parte delle imprese di strumenti funzionali a questo scopo, come il bilancio di sostenibilità.
Obblighi comunitari e nazionali, dalla DNF alla CSRD
Il 22 Ottobre 2014, è una data che segna una svolta storica.
È in questa data che viene approvata la Direttiva Comunitaria 2014/95/UE (NFRD), che introduce l’obbligo di rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario (DNF) per alcuni soggetti.
Così facendo la rendicontazione delle prestazioni di carattere sociale e ambientale, sino ad allora volontaria e discrezionale, diviene obbligatoria sulla base di un approccio condiviso a livello europeo. Tale approccio è volto a consolidare i comportamenti virtuosi già in essere, e ad aumentare la trasparenza nella comunicazione di quelle informazioni che – seppur non strettamente pertinenti alle performance economiche e finanziarie – contribuiscono ad incrementare la fiducia degli investitori e più in generale di tutti gli stakeholder.
La Comunità Europea ha previsto il recepimento di tale Direttiva da parte dei Paesi Membri, in un arco temporale biennale.
Il Decreto Legislativo 254 del 30 Dicembre 2016 ha avuto la funzione di recepire in Italia quanto disposto a livello comunitario. Questo si applica alle aziende – o gruppi di aziende – di grandi dimensioni, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
- Totale di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di Euro, o il totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro
- Classificazione come enti di interesse pubblico
- Numero di dipendenti superiore a 500 (media calcolata in base all’esercizio finanziario)
Rientrano nella categoria di enti di interesse pubblico le aziende quotate, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e tutte le altre aziende designate dagli Stati membri in quanto enti di interesse pubblico sulla base delle attività condotte, delle dimensioni o del numero di dipendenti.
La rendicontazione degli aspetti non finanziari può essere presentata in due forme diverse:
- Può essere contenuta nella relazione sulla gestione (nell’ambito di una specifica sezione);
- Può costituire una relazione distinta, coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 254/2016.
Il Decreto lascia libertà alle aziende di scegliere lo standard di rendicontazione, individuando le metodologie di calcolo e gli indicatori più significativi e meglio descrittivi delle attività condotte, rispetto agli specifici temi oggetto di rendicontazione.
In generale, la disclosure dovrà offrire l’opportunità al lettore di ottenere informazioni circa l’andamento dell’impresa, i suoi risultati e gli impatti derivanti dalle attività condotte.
Oggi la Direttiva del 2014, è stata superata con l’emanazione della Direttiva 2022/2464/UE “Corporate Social Reporting” (CSRD) che amplia il raggio d’azione dell’obbligo di rendicontazione e prevede requisiti più severi per la redazione dei rapporti di sostenibilità delle aziende.
Il 21 Aprile 2021, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di modifica alla Direttiva sul Non-Financial Reporting (2014/95/UE), per far fronte all’esigenza, manifestata sia dalla società civile, che dagli investitori, di acquisire informazioni relative alle performance ambientali, sociali ed economiche delle imprese.
Questa iniziativa è parte di una serie di misure promosse dall’Unione Europea sul tema della finanza sostenibile, volte a favorire il flusso di capitali verso modelli di business maggiormente responsabili.
La proposta di modifica alla Direttiva comunitaria, ha introdotto numerose novità tra cui:
- Estensione dell’obbligo di rendicontazione alle grandi imprese, a tutte le società quotate sui mercati regolamentati dall’UE (tranne le micro-imprese);
- Adozione di standard di rendicontazione univoci, sviluppati dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), ovvero gli “European Sustainability Reporting Standards” (ESRS), con applicazione del principio di doppia materialità;
- Utilizzo di una tassonomia digitale, tramite la redazione di bilanci in formato XHTML, per rendere più evidenti e maggiormente accessibili le informazioni relative alle performance di sostenibilità;
- Introduzione dell’obbligo di assurance, con verifica di parte terza delle informazioni ambientali, sociali e di governance contenute nel bilancio.
A seguito dell’ultima approvazione da parte del Parlamento Europeo, avvenuta al termine del 2022, la CSRD è entrata in vigore il 05 gennaio 2023 e la pubblicazione delle prime relazioni è prevista per il 2024, secondo le seguenti tappe:
- Dal 01 gennaio 2024 per le aziende con più 500 dipendenti già soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD), che dovranno presentare le loro relazioni nel 2025.
- Dal 01 gennaio 2025 per le grandi aziende che non sono attualmente soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria, con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali, che dovranno presentare le loro relazioni nel 2026.
- Dal 01 gennaio 2026 per gli istituti di credito piccoli e non complessi, gli assicuratori captive e le PMI quotate in borsa.
La direttiva interessa più di 49.000 imprese europee, a fronte delle 11.600 oggi soggette alla Non Financial Reporting Directive. Si tratta di un cambiamento epocale, in Italia, circa 7.000 aziende saranno obbligate a rendere pubblici dati e informazioni ESG.
La variegata nomenclatura dei rendiconti non finanziari (bilancio sociale, bilancio di sostenibilità, report integrato), corrisponde ad una altrettanto diversificata gamma di standard di rendicontazione applicabili a livello globale, da AA1000 – promosso da AccountAbility – sino agli standards SASB, diffusi da Value Reporting Foundation.
Oggi, il più diffuso è il bilancio di sostenibilità redatto in conformità ai GRI Standards. In Italia, la totalità delle organizzazioni soggette agli obblighi di rendicontazione non finanziaria, hanno scelto di adottare queste linee guida.
Nel prossimo futuro, si prevede la loro sostituzione, a livello comunitario, con gli ESRS, sviluppati dall’EFRAG, e dai Working Groups da questi coordinati, nell’ambito del processo di implementazione della CSRD.
GRI (Global Reporting Initiative) è un ente nato con l’obiettivo di offrire un supporto utile al rendiconto delle performance di sostenibilità delle organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e Paese. GRI ha attualmente sede ad Amsterdam, e il GSSB (Global Sustainability Standard Board) approva i contenuti dei suoi standard, facendosi portavoce delle istanze delle parti interessate, raccolte attraverso un robusto e vasto processo di stakeholder engagement.
Secondo GRI i principi da considerare per definire i contenuto di un bilancio di sostenibilità (dettagliati nel GRI 101) sono i seguenti:
Inclusività degli stakeholder: L’organizzazione deve identificare i propri stakeholder e spiegare in che modo ha risposto ai loro interessi e alle loro aspettative.
Contesto di sostenibilità: Il report deve presentare le performance dell’organizzazione, contestualizzandole, per sottolineare come un’organizzazione contribuisce – in modo positivo o negativo – alle condizioni economiche, ambientali e sociali rilevabili a livello locale, regionale o globale.
Materialità: Nel reporting di sostenibilità la materialità è il principio che determina quali temi sono sufficientemente rilevanti da renderne essenziale la rendicontazione. Un report, dovrebbe garantire spazio adeguato a tali argomenti, in maniera coerente con la loro materialità.
Completezza: Il rendiconto di sostenibilità deve trattare i temi materiali, in misura adeguata a riflettere impatti economici, ambientali e sociali significativi e consentire agli stakeholder di valutare le performance dell’organizzazione nel periodo di rendicontazione
Il bilancio di sostenibilità segue le tempistiche previste per il bilancio di esercizio, in particolare per organizzazioni soggette agli obblighi di rendicontazione non finanziaria. La scadenza per l’elaborazione e approvazione del bilancio di sostenibilità è quindi fissata convenzionalmente al 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, con la possibilità di applicare le medesime deroghe previste per i bilanci di esercizio. I termini per le aziende che non sono vincolate alla DNF risultano meno stringenti. Vige comunque il principio di tempestività della rendicontazione. L’organizzazione deve pubblicare un report di sostenibilità in tempi utili, e con cadenza periodica, affinché i dati siano disponibili nei termini necessari a consentire agli stakeholder di assumere decisioni consapevoli. Accanto a quelli di accuratezza, equilibrio, chiarezza, comparabilità, completezza e affidabilità, quello di tempestività è uno dei principi di riferimento per valutare la qualità di un bilancio di sostenibilità.