EMAS

Ottenere la registrazione ambientale europea, attestare la conformità normativa e comunicare le prestazioni ambientali con una dichiarazione pubblica convalidata.

Cosa

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è il sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 1221/2009, al quale le organizzazioni aderiscono su base volontaria. Il sistema di gestione ambientale richiesto coincide con quello della ISO 14001, che il regolamento integra con una dichiarazione ambientale pubblica, convalidata da un verificatore ambientale accreditato, e con l’accertamento della conformità normativa da parte di un organismo pubblico, che registra l’organizzazione e la iscrive in un apposito elenco consultabile. In Italia l’organismo competente è il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che gestisce anche il marchio Ecolabel UE e si avvale del supporto tecnico di ISPRA.

Perché

La registrazione EMAS garantisce vantaggi economici e amministrativi rilevanti, previsti dalla normativa ambientale italiana:

  • Soddisfare le richieste dei committenti con una dichiarazione ambientale pubblica, convalidata da un verificatore accreditato;
  • Accedere alla riduzione della garanzia nelle gare d’appalto pubbliche, quando i documenti di gara la prevedono, poiché la registrazione EMAS figura nell’Allegato II.13 del Codice dei contratti pubblici;
  • Ottenere il riesame complessivo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ogni sedici anni anziché ogni dieci;
  • Ridurre del 50% le garanzie finanziarie richieste per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, a fronte del 40% previsto per la certificazione ISO 14001 (art. 212, comma 10, D.Lgs. 152/2006);
  • Sostituire con un’autocertificazione il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti e dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (art. 209, D.Lgs. 152/2006).

Come

Il percorso muove dall’analisi ambientale iniziale, che esamina attività, prodotti e servizi, aspetti ambientali diretti e indiretti, obblighi normativi applicabili e prestazioni. Per un’organizzazione già certificata ISO 14001 l’analisi si concentra sugli elementi che il regolamento aggiunge. L’organizzazione documenta quindi la conformità normativa, con autorizzazioni in corso di validità e prescrizioni rispettate, che l’organismo competente riscontra presso le autorità di controllo. Segue la redazione della dichiarazione ambientale secondo l’Allegato IV del regolamento, con dati di prestazione e obiettivi, convalidata dal verificatore ambientale accreditato. Il percorso si conclude con la domanda all’organismo competente, che rilascia il numero di registrazione, rinnovato con una verifica completa almeno ogni tre anni.

Focus

I vantaggi della registrazione EMAS nella normativa ambientale italiana

Il testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) fissa in dieci anni il termine ordinario per il riesame complessivo dell’autorizzazione integrata ambientale. L’articolo 29-octies estende il termine a sedici anni per le installazioni registrate EMAS, e riduce così il numero dei procedimenti che l’organizzazione affronta nel corso della vita dell’impianto. Lo stesso testo unico riduce del 50% le garanzie finanziarie per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie che le prevedono, contro il 40% riconosciuto alla certificazione ISO 14001, e la legge 1/2011 prevede riduzioni analoghe per le garanzie degli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti. Le risorse così liberate restano nella disponibilità dell’azienda. L’articolo 209 consente infine alle organizzazioni registrate o certificate di sostituire con un’autocertificazione il rinnovo delle autorizzazioni e dell’iscrizione all’Albo. Per le imprese titolari di impianti autorizzati questi benefici costituiscono una componente rilevante della valutazione economica del percorso.

Registrazione EMAS e certificazione ISO 14001: il valore aggiunto della verifica pubblica

La registrazione EMAS non sostituisce la certificazione ISO 14001, ma la completa. Il sistema di gestione ambientale certificato da un organismo accreditato ne costituisce la base, e il regolamento vi aggiunge due elementi di trasparenza e di controllo pubblico. Il primo è la dichiarazione ambientale, un documento pubblico che riporta dati di prestazione, obiettivi e programmi, convalidato da un verificatore ambientale accreditato. Il secondo è l’accertamento della conformità normativa da parte dell’organismo competente, che prima della registrazione verifica, sulla base delle evidenze fornite dalle autorità di controllo, l’assenza di violazioni degli obblighi ambientali, e che nega la registrazione se tali violazioni risultano. Per un committente pubblico, per un istituto di credito o per un’autorità di controllo, il numero di registrazione attesta quindi sia l’efficacia del sistema sia il rispetto degli obblighi normativi, con dati consultabili nel registro pubblico.

La consulenza
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F.A.Q.

Quali requisiti aggiunge la registrazione EMAS a un sistema di gestione certificato ISO 14001?

Il sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001 costituisce la base della registrazione. Il regolamento EMAS richiede in aggiunta la dichiarazione ambientale redatta secondo l’Allegato IV, la sua convalida da parte di un verificatore ambientale accreditato, la documentazione della conformità normativa che l’organismo competente riscontra presso le autorità di controllo e la domanda di registrazione. Per un’organizzazione certificata ISO 14001 il percorso rappresenta quindi un’estensione del sistema esistente.

Qual è la differenza tra la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001?

La certificazione ISO 14001 è rilasciata da un organismo accreditato e attesta la conformità del sistema di gestione ai requisiti della norma. La registrazione EMAS è concessa da un organismo pubblico, dopo la convalida della dichiarazione ambientale e l’accertamento dell’assenza di violazioni degli obblighi normativi, e comporta l’iscrizione in un registro consultabile da chiunque. Le due attestazioni sono compatibili, e la registrazione EMAS presuppone un sistema di gestione con i requisiti della ISO 14001.

La registrazione EMAS offre vantaggi nelle gare d’appalto pubbliche?

Sì. La registrazione EMAS figura nell’Allegato II.13 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che elenca le certificazioni e i marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia. Ai sensi dell’articolo 106, comma 8, la riduzione può raggiungere il 20%, cumulabile con le altre previste, ma si applica soltanto se i documenti di gara iniziali la individuano e ne fissano l’importo. La registrazione può inoltre essere valorizzata tra i criteri premiali di aggiudicazione.

Con quale frequenza si rinnova la registrazione EMAS?

Almeno ogni tre anni l’organizzazione sottopone a verifica l’intero sistema di gestione e il programma di audit, predispone una nuova dichiarazione ambientale, ne ottiene la convalida dal verificatore ambientale accreditato e la trasmette all’organismo competente. Negli anni intermedi l’organizzazione aggiorna i dati della dichiarazione e trasmette gli aggiornamenti convalidati. Il ciclo garantisce così l’attualità delle informazioni pubblicate nel registro.

Risorse