Cosa
L’Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010, al quale le imprese aderiscono su base volontaria per beni e servizi destinati al mercato europeo. A differenza delle certificazioni dei sistemi di gestione, che riguardano l’organizzazione, l’Ecolabel UE attesta le prestazioni ambientali del prodotto o del servizio. I criteri sono fissati per gruppo di prodotti, su base scientifica e considerando l’intero ciclo di vita, e premiano i prodotti e i servizi a minore impatto del proprio gruppo. Fra i servizi, oggi hanno criteri in vigore le strutture ricettive e i servizi di pulizia di ambienti interni. La licenza è concessa dall’organismo competente designato dallo Stato, in Italia il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che gestisce anche la registrazione EMAS, con l’istruttoria tecnica di ISPRA.
Perché
L’ottenimento della licenza Ecolabel UE garantisce vantaggi competitivi rilevanti per le imprese che operano sui mercati dei beni e dei servizi:
- Qualificarsi secondo i principi di Green Procurement in uso da parte della Pubblica Amministrazione, poiché l’etichetta dimostra il rispetto dei criteri ambientali richiesti dai bandi senza ulteriori fascicoli tecnici;
- Soddisfare i criteri di selezione della grande distribuzione e dei buyer, che utilizzano il marchio come requisito di accesso al mercato;
- Comunicare le prestazioni ambientali del prodotto con un marchio pubblico, conforme alle regole sulle asserzioni ambientali che dal 27 settembre 2026 vietano i marchi di sostenibilità privi di un sistema di certificazione;
- Migliorare le prestazioni del prodotto, intervenendo su materiali, formulazioni, imballaggi e consumi, con possibili benefici anche sui costi;
- Valorizzare i dati e le procedure già in essere, come consumi, anagrafica dei fornitori e controlli ambientali, che alimentano l’istruttoria.
Come
Il percorso muove dalla verifica dell’esistenza, per il prodotto o il servizio, di un gruppo di criteri in vigore, poiché i gruppi definiti dalla Commissione Europea non coprono tutti i mercati. Individuato il gruppo, l’organizzazione confronta i criteri della relativa decisione con le caratteristiche reali del prodotto, dalle sostanze e dalla loro classificazione alla prestazione d’uso, ai consumi, all’imballaggio e alle informazioni obbligatorie in etichetta, e valuta l’eventuale necessità di una riformulazione. Segue la raccolta delle evidenze, come rapporti di prova di laboratorio, dichiarazioni dei fornitori, schede tecniche di prodotto, secondo le modalità di verifica prescritte per ciascun criterio. Il percorso si conclude con la domanda all’organismo competente, che istruisce la pratica, svolge le necessarie verifiche, e concede la licenza d’uso del marchio, disciplinata da un contratto.
Focus
Ecolabel UE nelle gare d’appalto: etichettature equivalenti e altri mezzi di prova
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) stabilisce che la stazione appaltante che richiede un’etichettatura specifica accetta tutte le etichettature che confermano il rispetto di requisiti equivalenti. Quando l’operatore economico dimostra di non poter ottenere l’etichettatura richiesta, o una equivalente, entro i termini e per ragioni a esso non imputabili, la stazione appaltante accetta altri mezzi di prova appropriati, compresa la documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che dimostrino il rispetto degli stessi requisiti.
L’onere della dimostrazione resta però in capo all’operatore economico, criterio per criterio e nei tempi della gara, mentre il possesso della licenza Ecolabel UE rende superflua questa dimostrazione.
Il valore di un marchio pubblico rispetto alle etichette private
I criteri Ecolabel UE sono determinati su base scientifica e considerano l’intero ciclo di vita del prodotto, dagli impatti sul clima e sulla natura al consumo di risorse e alla produzione di rifiuti. La Commissione Europea li adotta con un procedimento aperto, e non li definisce chi vende il prodotto.
Per questo, mentre la disciplina europea e italiana sulle asserzioni ambientali diventa più rigorosa, un marchio concesso da un organismo pubblico sulla base di criteri oggettivi consente all’impresa di comunicare le prestazioni ambientali del prodotto serenamente, senza doverne dare ulteriore prova.
La consulenza
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F.A.Q.
Che differenza c’è tra l’Ecolabel UE e le altre etichette ecologiche?
L’Ecolabel UE è istituito da un regolamento europeo. I criteri sono pubblici e adottati dalla Commissione Europea su base scientifica, mentre la licenza è concessa da un organismo designato dallo Stato. Molte altre etichette sono riferibili a schemi privati o coincidenti con dichiarazioni dell’impresa stessa. La differenza emerge quando un committente o un’autorità chiede di dimostrare i requisiti che sottendono un marchio.
Quali prodotti e servizi possono ottenere l’Ecolabel UE?
Possono ottenerlo i prodotti e i servizi per i quali vi siano dei criteri in vigore, poiché gli ambiti definiti dalla Commissione Europea non coprono tutti i mercati. La prima verifica riguarda quindi l’esistenza di un gruppo merceologico pertinente. La seconda accerta se si soddisfano i criteri nella forma attuale e quindi determina gli interventi correttivi richiesti.
Un’impresa priva dell’Ecolabel UE è esclusa da un bando che lo richiede?
Non automaticamente. L’ottenimento del marchio Ecolabel può essere uno dei requisiti di partecipazione ad un bando di gara, oppure un requisito premiante. In tal caso, non è facile individuare delle alternative a Ecolabel. La stazione appaltante potrebbe accettare le etichettature che confermano requisiti equivalenti e, quando l’impresa dimostra di non poter ottenere quella richiesta entro i termini per ragioni a essa non imputabili, altri mezzi di prova appropriati. La dimostrazione resta però a carico dell’impresa, criterio per criterio e nei tempi della gara, mentre la licenza rende superfluo questo passaggio.
L’Ecolabel UE sostituisce la certificazione del sistema di gestione ambientale?
No, poiché i due strumenti rispondono a esigenze diverse. Il sistema di gestione attesta come l’organizzazione tiene sotto controllo i propri impatti, mentre l’Ecolabel UE attesta che il prodotto, valutato sul suo ciclo di vita, rientra tra i migliori del suo gruppo. L’organizzazione che dispone già di un sistema di gestione ambientale affronta però l’istruttoria con una solida base documentale di partenza.
Risorse
- Regolamento (CE) n. 66/2010 – Il testo che istituisce il marchio, con i requisiti dei criteri e la procedura di assegnazione.
- ISPRA, Ecolabel UE – Come chiedere la licenza, costi, criteri per gruppo di prodotti e registri nazionali ed europei.
- Codice dei contratti pubblici – Specifiche tecniche ed etichettature: la regola sui requisiti equivalenti e sugli altri mezzi di prova.