Ethical claims

Rivedere le asserzioni ambientali dell’impresa, verificarne le evidenze e prevenire le pratiche commerciali scorrette previste dalla direttiva (UE) 2024/825.

Cosa

Un’asserzione ambientale è, secondo la direttiva (UE) 2024/825, qualsiasi messaggio non obbligatorio, utilizzato nella comunicazione commerciale, tramite testi, immagini, simboli, marchi, che attribuisce a un prodotto, a una categoria di prodotti, a un marchio o a un’impresa un impatto positivo o nullo sull’ambiente, un danno inferiore ad altri o la capacità di miglioramento nel tempo. La definizione comprende quindi, ad esempio, il payoff di una campagna, la dicitura sulla confezione di un bene di consumo, il nome di una linea di prodotti, e i contenuti di un sito web. Dal 27 settembre 2026 alcune di queste asserzioni costituiscono pratiche commerciali scorrette in sé, indipendentemente dall’effetto prodotto sul consumatore.

Perché

La revisione delle asserzioni ambientali risponde a precisi obiettivi di conformità e di tutela commerciale:

  • Prevenire le sanzioni per pratiche commerciali scorrette, poiché dal 27 settembre 2026 le pratiche vietate sono illecite in sé, senza necessità di provare il danno al consumatore;
  • Rivedere tutti i materiali in circolazione, come packaging, sito, cataloghi, schede tecniche e campagne già pianificate;
  • Valorizzare le misurazioni già disponibili, come l’impronta carbonica o gli indicatori del bilancio di sostenibilità, che documentano le asserzioni legittime;
  • Soddisfare le richieste dei clienti B2B, che chiedono con frequenza crescente di documentare le asserzioni ambientali dei fornitori.

Come

Il percorso muove dal censimento delle asserzioni ambientali in circolazione, dal packaging alle campagne pubblicitarie. Segue la classificazione delle asserzioni, che sono distinte in base alle loro caratteristiche (es. generiche, commerciali, cogenti). Per ciascuna l’organizzazione verifica le evidenze disponibili, incluse misurazioni, attestazioni, certificazioni e dati di rendicontazione. Il percorso si conclude con un piano di rimedio, che considera priorità e costo degli interventi, e con una procedura di revisione preventiva delle nuove comunicazioni.

Focus

Le pratiche vietate dalla direttiva (UE) 2024/825 dal 27 settembre 2026

La direttiva (UE) 2024/825 è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica il codice del consumo, e si applica dal 27 settembre 2026. Fra le pratiche considerate scorrette alla luce della direttiva, ve ne sono tre che riguardano la maggior parte delle imprese che attuano una comunicazione che include elementi di sostenibilità.

La prima è l’asserzione ambientale riferita al prodotto o all’attività dell’impresa nel loro complesso, quando riguarda soltanto un aspetto del prodotto o un elemento dell’attività. La seconda è l’asserzione di impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente fondata sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, un divieto che interessa direttamente la comunicazione dei risultati del carbon management. La terza è la presentazione, come tratto distintivo dell’offerta, di requisiti che la legge impone a tutti i prodotti della stessa categoria.

La proposta di Green Claims Directive e le regole già recepite

La proposta di una seconda direttiva, che avrebbe introdotto una verifica preventiva delle asserzioni ambientali, non è stata adottata. Nel giugno 2025 la Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di ritirarla, e il testo è fermo.

Le regole vincolanti sono quindi quelle già recepite con il decreto legislativo 30/2026, che non contiene le previsioni della proposta. Rinviare la revisione delle asserzioni in attesa di un quadro più definito espone l’impresa alle sanzioni previste dalle regole applicabili dal 27 settembre 2026.

La consulenza
con NUVA

NUVA guida la direzione aziendale e chi si occupa di marketing e comunicazione nella revisione delle asserzioni ambientali utilizzate dall’impresa. Evitando aggravi formali, concentriamo il lavoro sulle asserzioni effettivamente rilevanti e guidiamo la raccolta delle evidenze che possano sostenerle. Distinguiamo gli interventi per priorità in base al livello di esposizione al rischio, cercando di individuare cosa possa essere documentato, con i dati già disponibili. Dal 2021, vantiamo il 100% di clienti accompagnati con successo nel percorso di adeguamento a standard normativi emergenti.

F.A.Q.

Che cos’è un’asserzione ambientale secondo la direttiva (UE) 2024/825?

È qualsiasi messaggio non obbligatorio, in qualunque forma, che attribuisce a un prodotto, a una categoria di prodotti, a un marchio o a un’impresa un impatto positivo o nullo sull’ambiente, un danno inferiore ad altri o un miglioramento nel tempo. La definizione comprende un’ampia gamma di veicoli, dai testi, alle immagini, come simboli e marchi, fino ai nomi stessi di prodotto.

Un’impresa può dichiarare un prodotto a impatto neutro sulla base della compensazione delle emissioni?

No. Dal 27 settembre 2026 l’asserzione di impatto carbonico neutro, ridotto o positivo, se fondata su crediti di compensazione, costituisce una pratica commerciale scorretta in sé. Restano ammesse le asserzioni sulle riduzioni effettivamente realizzate e misurate, se l’impresa è in grado di documentarle.

Da quando si applicano le nuove regole sulle asserzioni ambientali?

Dal 27 settembre 2026. La direttiva (UE) 2024/825 fissava il recepimento al 27 marzo 2026 e l’applicazione sei mesi dopo, e l’Italia l’ha recepita con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica il codice del consumo. Le violazioni ricadono quindi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette.

La revisione delle asserzioni ambientali deve attendere la Green Claims Directive?

No. La proposta, che avrebbe introdotto una verifica preventiva delle asserzioni, è ferma, poiché nel giugno 2025 la Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di ritirarla, e il decreto italiano non ne contiene le previsioni. Le regole vincolanti sono quelle già recepite, applicabili dal 27 settembre 2026.

Risorse