Cosa
La tassonomia europea è la classificazione che stabilisce quando un’attività economica può essere considerata ecosostenibile, e valuta le singole attività secondo criteri definiti. Il regolamento (UE) 2020/852 fissa quattro condizioni cumulative. L’attività contribuisce in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali (mitigazione, adattamento, acque e risorse marine, economia circolare, prevenzione dell’inquinamento, biodiversità ed ecosistemi), non arreca un danno significativo agli altri, rispetta le garanzie minime di salvaguardia ancorate alle linee guida OCSE e ai Principi guida ONU su imprese e diritti umani, e soddisfa i criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea. Dalla classificazione dipendono i finanziamenti che una banca può classificare come sostenibili e le spese che i bandi pubblici considerano ammissibili.
Perché
L’analisi di allineamento alla tassonomia risponde a precisi obiettivi di accesso al credito e di compliance:
- Migliorare il processo di accesso al credito, giacché le banche devono dichiarare la quota del proprio portafoglio dedicata alla finanza sostenibile, e richiedono il dato alle imprese finanziate;
- Accedere ai fondi europei, poiché il principio DNSH è richiamato nei bandi PNRR e nella programmazione europea come condizione di finanziabilità;
- Alimentare il bilancio di sostenibilità con gli indicatori di fatturato e spesa correlata alle attività rilevanti;
- Pianificare l’allineamento delle attività non ancora conformi, attraverso l’analisi e allocazione delle risorse necessarie;
- Comunicare la sostenibilità delle attività sulla base di una definizione giuridica, riducendo il rischio di contestazioni.
Come
Il percorso muove dalla mappatura delle attività economiche dell’organizzazione e dal confronto con le attività coperte dai criteri di vaglio tecnico, che distingue le attività ammissibili da quelle escluse. Sulle attività ammissibili l’organizzazione verifica l’allineamento, cioè il contributo sostanziale, l’assenza di danno significativo agli altri obiettivi e il rispetto delle garanzie minime. Ogni verifica viene documentata, a supporto di revisori e istituti di credito. Segue la raccolta dei dati per i tre indicatori di fatturato, spese in conto capitale e spese operative, con la riconciliazione ai valori di bilancio. Il percorso si conclude con la predisposizione dei prospetti, applicando la soglia di rilevanza prevista per le attività non significative.
Focus
Chi deve rendicontare la tassonomia dopo il pacchetto Omnibus I
L’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 si applica alle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Con la direttiva (UE) 2026/470 le soglie della rendicontazione sono state riviste, considerando le aziende con più di 1.000 dipendenti e con un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro. Nei fatti, la platea della tassonomia si è ristretta insieme a quella della CSRD.
Gli obblighi degli intermediari finanziari restano invece invariati. Banche e fondi devono dichiarare la quota dei propri portafogli che risulta allineata alla tassonomia, richiedendo i dati necessari alle imprese finanziate. Per le organizzazioni sotto soglia la tassonomia si presenta quindi come parte dell’istruttoria funzionale all’accesso al credito.
La soglia di rilevanza del 10% e i prospetti semplificati
Il regolamento delegato (UE) 2026/73 del 4 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 gennaio 2026 e applicabile già dal 1° gennaio 2026, ha semplificato il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare.
La novità principale è legata alla soglia di rilevanza. Un’impresa non finanziaria può astenersi dal valutare l’ammissibilità o l’allineamento delle attività il cui fatturato è inferiore al 10% del denominatore dell’indicatore, e lo stesso vale per le spese in conto capitale. Si tratta di una facoltà, da esercitare con consapevolezza, poiché le attività escluse restano nel bilancio e sono escluse soltanto dalla valutazione.
La consulenza
con NUVA
NUVA mette a disposizione le proprie competenze tecniche e metodologiche per sviluppare un’analisi di tassonomia realmente aderente alle attività di un’organizzazione. Grazie ad un know-how consolidato nel settore, evitando ridondanze e formalizzazioni non necessarie, ci concentriamo sulle attività con il peso maggiore sugli indicatori e sulla documentazione delle verifiche, richiesta da revisori e istituti di credito. Dal 2021, vantiamo il 100% di clienti accompagnati con successo nel percorso di adeguamento a standard normativi emergenti.
F.A.Q.
In che cosa consiste il principio DNSH della tassonomia e perché è rilevante per i bandi?
Il principio DNSH («do no significant harm») richiede che un’attività non arrechi un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali, e l’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 stabilisce quando il danno si considera arrecato. Il regolamento (UE) 2021/241 estende il vincolo a tutte le misure del PNRR, e quindi ai relativi bandi, e la Ragioneria generale dello Stato ne ha pubblicato una guida operativa.
Che differenza c’è tra attività ammissibile e attività allineata alla tassonomia?
Un’attività è ammissibile quando compare tra quelle per cui la Commissione Europea ha definito criteri di vaglio tecnico. È allineata quando soddisfa quei criteri, non arreca danno significativo agli altri obiettivi e rispetta le garanzie minime. Un’impresa può quindi presentare una quota ammissibile elevata e una quota allineata ridotta, e le due percentuali si comunicano separatamente proprio perché misurano aspetti diversi.
Che cos’è l’EU Taxonomy Compass e quale funzione svolge?
L’EU Taxonomy Compass è lo strumento della Commissione Europea che indica, per ciascun settore e attività, i criteri di vaglio tecnico applicabili e le condizioni DNSH da rispettare. Fa parte dell’EU Taxonomy Navigator, e costituisce il punto di partenza operativo di ogni analisi di ammissibilità.
La tassonomia UE riguarda anche le imprese sotto soglia?
Non come obbligo di rendicontazione, ma certamente come richiesta proveniente dai finanziatori, che siano istituti di credito o fondi di investimento. In particolare, gli istituti di credito devono dichiarare la quota allineata dei propri impieghi e richiedono i dati alle imprese finanziate. I bandi che richiamano il DNSH si applicano a tutti i partecipanti. Un’analisi già predisposta abbrevia quindi l’istruttoria.
Risorse
- Regolamento (UE) 2020/852 – Il testo che istituisce la classificazione europea delle attività ecosostenibili.
- Regolamento delegato (UE) 2026/73 – La semplificazione dei prospetti e la soglia di rilevanza, applicabile dal 1° gennaio 2026.
- EU Taxonomy Compass – Lo strumento della Commissione Europea per leggere criteri e condizioni settore per settore.
- Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 – L’aggiornamento della Guida operativa italiana per il rispetto del principio DNSH.