EUDR

Dimostrare la provenienza delle materie prime da terreni non disboscati, raccogliere i dati di geolocalizzazione e presentare la dichiarazione di due diligence.

Cosa

L’EUDR è il regolamento (UE) 2023/1115, sviluppato con l’intento di impedire, a livello comunitario, l’immissione, la commercializzazione e l’esportazione di prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale. Il regolamento riguarda sette materie prime, cioè bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, e i prodotti che le contengono, ne sono stati nutriti o sono stati fabbricati utilizzandole, elencati nell’allegato I. Queste merci possono essere immesse sul mercato dell’Unione, messe a disposizione o esportate soltanto se soddisfano tre condizioni cumulative. Devono provenire da terreni non disboscati dopo il 31 dicembre 2020, essere prodotte nel rispetto della legislazione del paese di produzione ed essere oggetto di una dichiarazione di due diligence.

Perché

L’adeguamento all’EUDR risponde a precisi obiettivi di compliance:

  • Garantire la continuità delle vendite e degli acquisti, poiché senza dichiarazione di due diligence i prodotti dell’allegato I non possono essere immessi sul mercato dell’Unione Europea, né esportati;
  • Soddisfare le richieste dei clienti, che, per dimostrare la propria conformità al regolamento, si rivolgono ai loro fornitori per acquisire i dati necessari;
  • Raccogliere con opportuno anticipo i dati di geolocalizzazione, che provengono dai fornitori e richiedono tempi di acquisizione molto lunghi;
  • Pianificare l’adeguamento rispetto alle date di applicazione, evitando la concentrazione delle richieste ai fornitori a ridosso delle scadenze;
  • Valorizzare il lavoro già svolto sulla filiera, poiché mappatura, profili di rischio e verifiche coincidono con quelli della due diligence sui diritti umani.

Come

Il percorso muove dalla definizione del perimetro applicativo, che individua i prodotti dell’organizzazione compresi nell’allegato I, il suo ruolo come operatore che lo immette sul mercato, e le aree di provenienza. Segue la raccolta delle informazioni richieste dal regolamento, tra cui quantità di prodotto, anagrafica dei fornitori e geolocalizzazione delle aree di produzione. Alla luce dei dati raccolti l’organizzazione valuta il livello di esposizione al rischio, e definisce le misure di mitigazione dello stesso, integrandole con un eventuale sistema di rating ESG dei fornitori già in uso. Il percorso si conclude con la presentazione della dichiarazione di due diligence nel sistema informativo europeo.

Focus

Le date di applicazione dell’EUDR dopo il regolamento (UE) 2025/2650

Il regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025 ha modificato l’articolo che fissa l’applicazione dell’EUDR. Le disposizioni principali, cioè divieti, due diligence, obblighi di informazione, valutazione e attenuazione del rischio, si applicano dal 30 dicembre 2026.

Per gli operatori che sono persone fisiche, microimprese o piccole imprese, costituiti come tali al 31 dicembre 2024, la data di applicazione è il 30 giugno 2027, con l’eccezione dei prodotti già compresi nell’allegato del regolamento (UE) 995/2010 sul legno, abrogato con effetto dal 30 dicembre 2026. Il sistema informativo per la presentazione delle dichiarazioni è operativo dal 4 dicembre 2024.

Operatori a valle e commercianti negli obblighi dell’EUDR

La stessa revisione ha introdotto la categoria dell’operatore a valle, con obblighi analoghi a quelli del commerciante. Né gli operatori a valle né i commercianti sono tenuti ad accertare l’esercizio della due diligence o a presentare dichiarazioni, poiché l’onere resta in capo all’operatore che immette per primo il prodotto sul mercato dell’Unione, ma gli operatori a valle devono registrarsi nel sistema informativo.

Per i micro e piccoli operatori primari, che producono e immettono i propri prodotti, è prevista una dichiarazione semplificata una tantum, e la geolocalizzazione degli appezzamenti dove ha luogo la produzione può essere sostituita dall’indicazione di un indirizzo postale. Queste semplificazioni modificano le modalità di adempimento agli obblighi, ma non la loro esistenza.

La consulenza
con NUVA

NUVA guida la direzione aziendale e chi si occupa di acquisti e supply chain nella trasformazione dell’adeguamento all’EUDR in un presidio utile a garantire la continuità delle forniture e quindi la solidità economica di un’impresa. Evitando aggravi formali, concentriamo il lavoro sul perimetro effettivo, e in particolare sulla raccolta dei dati, che costituisce la fase più critica del percorso. Al fine di rendere le organizzazioni autonome nella gestione di questi adempimenti, formiamo le funzioni che gestiranno dichiarazioni e controlli. Dal 2021, vantiamo il 100% di clienti accompagnati con successo nel percorso di adeguamento a standard normativi emergenti.

F.A.Q.

A quali prodotti si applica l’EUDR?

L’EUDR si applica a sette materie prime, cioè bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, e ai prodotti che le contengono, che ne sono stati nutriti o che sono stati fabbricati utilizzandole. L’elenco puntuale, per codice doganale, si trova nell’allegato I del regolamento, e comprende voci poco prevedibili, dalla carta stampata al cuoio.

Quali sono le date di applicazione dell’EUDR dopo il rinvio?

Il regolamento (UE) 2025/2650 ha fissato l’applicazione degli obblighi al 30 dicembre 2026 per la generalità degli operatori e al 30 giugno 2027 per le persone fisiche, le microimprese e le piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024.

Chi deve presentare la dichiarazione di due diligence prevista dall’EUDR?

La dichiarazione spetta all’operatore che immette per primo il prodotto sul mercato dell’Unione o che lo esporta. Dopo la revisione del dicembre 2025 né i commercianti né gli operatori a valle sono tenuti a presentare dichiarazioni o ad accertare l’esercizio della due diligence, e l’attenzione si concentra quindi a monte della filiera.

La geolocalizzazione degli appezzamenti è sempre obbligatoria per l’EUDR?

La geolocalizzazione è la regola, poiché consente di collegare un prodotto ad un’area precisa, e quindi appurare il rispetto delle relative disposizioni. Per i micro e piccoli operatori primari è prevista la sostituzione della geolocalizzazione con l’indirizzo postale, così da facilitare l’adeguamento regolamentare.

Risorse